Vicario Generale

Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga

Telefono: 082723039 ( +interno) 201

Orario d’ufficio: Lunedì – Venerdì ore 9:30 – 12:30

Il Vicario Generale è il collaboratore diretto del Vescovo nel governo pastorale della diocesi, quasi “alter ego”.
La figura del Vicario generale sorse nel sec. XIII, dopo che il Concilio Lateranense IV (a.1215) concesse ai vescovi la facoltà di scegliere persone di fiducia, amovibili, che li coadiuvassero nel modo ritenuto più opportuno.
Il concetto di Vicario generale, riaffermato nel Codice di diritto Canonico, è quello tradizionale: un sacerdote che, munito di potestà ordinaria, coadiuva stabilmente il vescovo e la sua potestà è ammessa all’ufficio (can.131, § 1) .
Nel nuovo Codice, l’obbligatorietà è tassativa ed il Vicario generale deve essere sempre istituito in ciascuna diocesi, grande o piccola.
E’ necessario sottolineare che la potestà del Vicario generale (come dei Vicari episcopali) è ordinaria e, pertanto, conferita dallo stesso diritto, non dal Vescovo. Per definizione è vicaria, poiché viene esercitata non in nome proprio, ma in nome del Vescovo diocesano (can.131, par. 2). Si tratta di vera potestà di governo, ma limitata tassativamente alla funzione amministrativa o esecutiva, esclusa la funzione legislativa, che è propria del Vescovo. In linea di principio, spetta al Vicario generale sull’intera diocesi la potestà esercitata che di diritto compete al Vescovo, con la facoltà di compiere tutti gli atti amministrativi, ad eccezione di quelli che il Vescovo si sia riservato o che, a norma del diritto, richiedono un mandato speciale.
E’ stato affermato che la potestà del Vicario generale è ordinaria, però essa resta subordinata alla potestà del Vescovo diocesano, per cui lo stesso Vicario ha il grande dovere teologico, in virtù della comunione ecclesiale, e giuridico, in forza della prescrizione di legge, di agire in perfetta intesa col Vescovo e di non agire mai in contrasto con la sua volontà e col suo intendimento.
La cessazione dall’ufficio di Vicario generale può determinarsi;
· con la scadenza del mandato, quando l’ufficio sia stato conferito a tempo determinato;
· con la rinuncia del titolare;
· con la rimozione da parte del Vescovo diocesano;
· con la vacanza della sede episcopale.
Un’altra figura, molto presente in tutta la Curia diocesana, è il cosiddetto ‘Moderatore’, che deve essere sacerdote e che, per esigenze locali, può essere lo stesso Vicario generale. Sotto l’autorità del Vescovo, egli esercita l’ufficio di curare il retto funzionamento e collegamento dei vari uffici diocesani.